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Art. 377 – 490 c.p. Intralcio alla Giustizia, distruzione ed occultamento prove

La distruzione di prove costituisce un illecito penale ( Intralcio alla Giustizia ), in quanto viola il principio di leale collaborazione con la giustizia. Infatti, l’art. 377 del codice penale prevede il delitto di “intralcio alla giustizia”, che si configura nel caso in cui si ponga in essere una condotta volta ad impedire l’accertamento della verità in un procedimento penale, ad esempio distruggendo prove o intimidendo testimoni  figuriamoci quando sono magistrati e giudici a distruggerle per favorire criminali e mafiosi amiconi e della stessa loro razza…

Va infine precisato che il delitto di distruzione di atti pubblici o privati, anche mediante la soppressione o l’occultamento, è previsto dall’art. 490 del codice penale. Tale reato può concorrere con l’omessa denuncia di reato da parte di un pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 361 del codice penale, poiché tutelano beni giuridici diversi.

Il reato di intralcio alla giustizia è disciplinato dall’articolo 377 del codice penale italiano e consiste nell’impedire o turbare l’attività giudiziaria o l’esecuzione di una sentenza o di un’ordinanza dell’autorità giudiziaria. L’articolo 377 è stato introdotto dalla Legge n. 146 del 2006 e ha sostituito il reato di subornazione.

Il reato si configura anche nel caso in cui si ponga in essere una condotta illecita nei confronti di chi abbia già reso la propria deposizione, a patto che si assuma la qualifica di testimone prima della condotta illecita.

Il reato di intralcio alla giustizia si perfeziona con il compimento di un’azione minacciosa o violenta, finalizzata a indurre il soggetto a compiere uno dei delitti di cui agli articoli 371-bis, 371-ter, 372 o 373, a condizione che il fine non sia stato raggiunto

In relazione alle indagini, l’art. 377 del codice penale può trovare applicazione nel caso in cui il reato di intralcio alla giustizia sia commesso allo scopo di ostacolare le indagini o l’attività investigativa dell’autorità giudiziaria. In tali circostanze, il responsabile del reato può essere perseguito penalmente e sottoposto a misure cautelari come la custodia cautelare in carcere.